Art. 1 ) E' costituita con sede in Forte del Marmi (LU)
via Michelangelo n' 47, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Forte del Marmi" a
sigla "CAI Sezione di Forte del Marmi". L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale
decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2)
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI
Art. 3) L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua
manifestazione, della conoscenza e dello
studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro
ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è
indipendente, apartitica, aconfessionale, ed e improntata secondo principi democratici.
Art. 4) Per conseguire gli scopi indicati all'Art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, della Delegazione, nonche' delle delibe
adottate dall'Assemblea del Delegati, l'associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed
alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al
tracciamento, alla realizzazione
e alla manutenzione del
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in
collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
e)
alla diffusione della
frequentazione della montagna e
alla organizzazione di iniziative e attivita' alpinistiche, escursionistiche, SCI-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo
con le apposite scuole del CAI competenti in materie, o alle organizzazione ed
alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, giovanile e di quelli-e ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le
apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di
alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento della attivita di cui alle lett. e) e d);
f) alla promozione di attivita scientifiche a
didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alle promozione di
ogni iniziativa idonea alle tutela ed valorizzazione dell'amblente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale
collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli
infortuni nello svolgimento di attivita alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonche' a collaborare con ii C.N.S.A.S. al soccorso di persona in
stato di pericolo e al recupero di vittime;
I) a provvedere alla sede dell'associazione, a
curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
E' vietato lo svolgimento di attivita' diverse
da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5) Nei locali
della sede non possono svolgersi attivita che contrastino con le attivita' del
sodalizio. Essi non possono essere utifizzati,
neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, ne casi di urgenza, del
Presidente.
TITOLO III : SOCI
Art. 6) I soci
dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e
giovani, secondo quanta stabilito
dall'art 11.1 comma 1 dello Statuto del CAI
Art. 7) Chiunque
intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo,
controfirmata da almeno un socio
presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i
minori di eta' la domanda deve essere
firmata da chi esercita la potesta. L'iscrizione a personale e non
trasmissibile. Sull'ammissione decide
il Consiglio Direttivo.
II socio, con l'ammissione, si impegna ad
osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, del quale riceve copia
all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea del Soci e del Consiglio Direttivo
dell'associazione.
Art. 8)
L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale
in corso. La domanda presentata
nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 9) II rapporto associativo è valido per la durata
dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno. Il
trasferimento da una sezione ad un'aitra deve essere comunicato alla sezione di
provenienza della sezione alla quale
il socio si iscrive ed ha effetto dall'anno sociale successive al fini del
tesseramento. II socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi
momenta; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili
ed hanno effetto immediate, senza restituzione delle rate della quota sociale versata.
Art. 10) Il socio e tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del
costo della tessera, del distintivo sociale, della copie dello Statute e del
Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale,che gli vengono consegnati
all'atto dell'iscrizione;
b) la quota associative annuale;
c) it contribute ordinario annuale per le
pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destined
a flni istituzionali.
Le somme dovute elencate, di cui alle lett. b),c),d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
L'Assemblea
delibera le sanzioni da applicare in case di more. II socio non in regola con i
versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione,
ne usufruire del servizi sociali, ne ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale
del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosita del Socio e la decadenza da tale associazione,
dandogliene comunicazione.
Art. 11) I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell' art. 11.4
dello Statuto del CAI e nel Cap. IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI. La partecipazione alla vita
associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sone ammesse iniziative
del soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi
competenti. Non sono ammesse iniziative o attivita del soci in concorrenza e in contrasto con quefie ufficiali
programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12) La
qualita' di socio cease nei casi indicati danced. 11.5 dello Statuto del CAI e
nel Cap. V Titolo Il del regolamento
Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Art. 13) II
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno
contrastante con principi informatori
dell'associazione e con le regole della corretta ed educate convivenza, I
provvedimenti dell'ammonizione o della
sospensione dalle attivita sociali per un periodo massimo di un anno e, nei
casi pi0 gravi, può deliberarne la
radiazlone.
Contra i provvedimenti disciplinari il socio può
presentare ricerso a norma dell'art. V1112 dello Statuto del C.A.I. e del Regolamento Disciplinare.
TITOLO IV : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14) Sono organi deli'associazione:
-Assemblea dei Soci
-il Consiglio Direttivo;
-II Presidente;
-il Tesoriere;
-il Segretario:
-il Collegio dei Revisorl dei conti.
Art. 15) Tulle la
cariche sociali sono a titolo gratuito a devono essere conferite a soci
maggiorenni iscritti al CAI
da almeno due anni, compiuti.
TITOLO V : ASSEMBLEA
Art 16) L'Assemblea dei soci è I'organo sovrano
dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci a le sue deliberei vincolano anche gli assenti o I
dissenzienti.
L'Assemblea:
-elegge, con voto segreto, I Consiglieri, i
Revisori del conti e I Delegati all'Assemblea generale del CAI.
-determine Ia quota associative e quelle di
ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea del Delegati;
-approve annualmente il programme
dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
-delibera sulle alienazione, sull'acquisto o sub
costituzione di vincoli reali sugli immobili;
-delibera sulle modificazioni da apportare allo
statuto dell'associazione in unica lettura;
-delibera lo scioglimento dell'associazione,
stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori
-delibera su ogni altra questione che le venga
sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto a contenuta
nell'ordine del giorno.
Art.17) L'Assemblea convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci
e per la nomina elle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando it Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'assemblea deve essere convocata senza
indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci event diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso che,
almeno dieci giomi prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede
sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicate l'ordine del giorno, ii luogo,
la data, l'ora della convocazione.
Art. 18) Hanno
diritto di intervenire all' Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci
maggiorenni in regole con il pagamento
della quota sociale relative all'anno in corso dell'assemblea. I minori di eta'
possono assistere all'assemblea. Ogni
socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro
del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a
scheda segreta, mediante rilascio di
delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di n° 2 (due) deleghe.
Resta escluso il voto per corrispondenza. Per fa validità delle sedute a
necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la meta degli eventi diritto al voto, tuttavia in
seconda convocazione, che dovra tenorsi almeno ventiquattrore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero del presenti.
Art. 19) L'Assemblea nomina un presidente, un segretario a se necessario, tre
scrutatori. Spetta alla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarita
delle deleghe ed in genera ii diritto
di partecipare all'assemblea.
Art. 20) Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante
votazioni per alzata di mano o appello
nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa della maggioranza
dei soci presenti eventi diritto al
voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di
voti sarà eletto II socio con maggiore
anzianita di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concementi rallenazione o la
costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con Ia
maggioranza di due terzi dei soci presenti eventi diritto al voto. La
deliberazione di scioglimento
dell' associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti del
soci eventi diritto al voto. Tulle le
deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo
sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 21) Le
deliberazioni concementi l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su
rifugi o altre opere alpine e le
modifiche dello statute, non acquistano efficacia se non dopo l'approvezione da
parte del Consiglio Centrele del CAI a
norma dell' art. 1.5 e VIII.3 dello Statute del CAL
TITOLO VI : CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'organo
esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra I soci. Nella sua prima
riunione ii Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, II Tesoriere.
Nomina inoltre ii Segretario, che deve, essere
scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.
Art. 23) Gil eletti durano in carica n.3 (tre)
anni e sono rieleggibili senza limitazione di rinnovi. Ii Presidente è rieleggibile una prima volta e lo puo essere
encora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo
dichiara decaduti della carica i componenti che, senza giustificato motivo, non
siano intervenuti a n.3 (tre) riunioni consecutive. Al Consigliere
venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la
stessa anzianita del sostituito. Qualora
il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà del suoi component si deve convocare l'Assemblea per
l'elezione del mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianita del sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giomi, convoca l'Assemblea del soci da tenersi nei
successivi trenta giorni della convocazione per l'elezione dei nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24) II
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a
richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni anno mediante
avviso contente I'ordine del giomo, ii luogo, la data, l'ora della convocazione; ed inviato almeno cinque
giomi prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo,
per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in case di sua mancanza a impedimento, dal Vice Presidente, e
le deliberazioni sone prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza del componenti del
Consiglio. Il verbale delle riunioni è redafto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la
riunione.
Art. 25) Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente puo invitare i
Delegati all'Assemblea Generale del CAI
ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI, il Presidente puo
altresi invitare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, con II consenso di questo, anche persona estranee, qualora
lo ritenga utile o necessario. Gli ex
President'i dell'associazione hanna diritto di intervenire alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Art. 26) Il
Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria a straordinaria
dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto
e nel Regolamento Generale del CAI.
Le deliberazioni del Consiglio sono
vincolanti nei confronti dei soci della sezione. In particolare esso:
-stabilisce II programme annuale di attivita
dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
-convoca l'Asserriblea dei Soci
-redige annualmente ii bilancio preventive a
consuntivo a approve fa relazione del Presidente;
-delibera i provvedimenti disciplinari nei
confronti del soci
-delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi
soci
-propone incaricati alle commissioni per lo
svolgimento di determinate attività sociali;
-delibera la costituzione o lo scioglimento di
Commissioni e Gruppi a ne coordina l'attivita';
-cura l'osservanza dello Statuto e del
Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
-emana eventuali regalement particolari;
-proclama i Soci venticinquennali e
cinquantennali.
TITOLO VII: PRESIDENTE
Art. 27)Il Presidente ha la rappresentanza
legate dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il
Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimenta le sue funzioni sone svolte dal
Vice Presidente. II Presidente, in caso di urgenza, pure adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del
Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successive. II Presidente dirige
l'Assembtea del soci fino alla nomina del
suo successore
TITOLO VIII: TESORIERE E SEGRETARIO
Art.28) Il
Tesoriere ha la responsabilita della custodia del fondi dell'associazione;
tiene la contabilita conservandone
ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al
Presidente.
Art. 29) II Segretarto redige I verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo
organo e sovrintende ai servizl amministrativi dell' associazione.
TITOLO IX: COLLEGIO DEI REVISORI DEl CONTI
Art. 30) Il Collegio del Revisori del Conti è
!'organo di controllo della contabilita sociale. Esso si compone di tre membri
eletti dall'Assemblea per n. 3 (tre) anni e nomina fra i suoi componenti un
presidente.
Art. 31) II Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi; alle sue riunioni si applicano
le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti
hanno diritto di assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie
osservazioni; hanno diritto di chiedere
al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilita sociale e possono procedere in
qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di contralto.
TITOLO X : AMMINISTRAZIONE
Art. 32) Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni
esercizio it Consiglio Direttivo redige ii bilancio che,
unicamente elle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori del conti,
deve essere presentato all'Assemblea del soci per I'approvazione.
Art. 33) Il bilancio
deve esporre con chiarezza e veridicita la situazione patrimoniale ed economica
dell'associazione. Dal bilancio devono
comunque espressamente risultare i beni, i contributi e I lasciti ricevuti a bilancio
a reso pubblico mediante raffissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 34) I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono
essere depositati in un conto bancario
o postale intestate all'associazione stessa.
Art. 35) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
sociale. GIi utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizazione delle attivita
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra I soci, anche in
mode indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento del'associazione si applicano
gli art. VI.4 e Vi.5 dello Statut del CAI e il patrimonlo devoluto per fini di utilita sociale o di
pubblica utilita'. E' escluso qualsiasi riparto di attivita fra i soci
TITOLO XI : CONTROVERSIE
Art. 36) Le
controversie fra i soci e organi dell'associazione, relative ella vita
dell'associazione stessa, non possono
essere deferite all'autorita' giudiziaria ne al parere o all'arbitrato di persone
o enti estranei al sodalizio,
se prima non venga sentitot !'organo
competente a giudicare, previo tentativo
di conciliazione, secondo lo Statuto e ii
Regolamento Generale del CAI e non si sar' esaurito nei suoi possibill grad
'Inter° iter della controversia relative. Organi competenti ad esperire ii
tentativo, sono:
-Il Consiglio Direttivo, integrate dal
Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
-Il Collegio Regionate del probiviri per le
controversie fra soci ed organi dell'associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento Disciplinare
del CAI.
Art 37)
Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte
in violazione del presente statuto o dello Statuto del Regolamento Generale
del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito nello Statute a nel Regolamento Generale del CAI
.
TITOLO XII : DISPOSIZIONI
Art. 38) Per tutto
quanto non previsto nel presente statuto si applica lo Statuto ed II
Regolamento Generale del CAI
II presente statuto, approvato della Assemblea
del Soci del CAI Sezione di Forte del Marmi del 18 Marzo 2006, verra' coordinato con eventuali modifiche
dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verra' data
comunicazione ai soci. II presente statuto entrera' in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio
Centrele del CAI.